TITOLO I – Definizioni e scopi
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) denominata “U-Lab: Laboratorio Urbano”. Di seguito denominata “U-Lab”
L’associazione U-Lab si propone di esercitare ed incentivare attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione “U-Lab” è autonoma, pluralista, apartitica, a carattere volontario e democratico.
Art. 2 – Sede
L’associazione ha sede legale in Bitonto (BA) via Gen. Francesco Planelli 58/O. L’eventuale trasferimento della sede legale, purché all’interno della Provincia di Bari, non comporta modifica statutaria.
Art. 3 – Principi
I principi su cui si fonda l’associazione “U-Lab” sono:
- Coinvolgere la comunità locale nella costruzione di una visione dello sviluppo futuro che affronti i temi essenziali del processo di trasformazione territoriale, ambientale ed economico-sociale, promuovendo un equo ed inclusivo co-design politico;
- Raccogliere ed interpretare la domanda locale, con riferimento alle opportunità, alle risorse e ai problemi dello sviluppo per come sono percepiti dalla società civile;
- Utilizzare la conoscenza specifica di abitanti, stakeholders e attori organizzati presenti sul territorio, che costituisce una fonte essenziale per la formulazione di progetti e proposte realmente capaci di cogliere le diverse dimensioni della situazione locale, responsabilizzando i cittadini nei processi decisionali;
- Mettere a sistema la competenza progettuale presente fra gli abitanti e gli attori locali, competenza fondamentale per il buon governo dei processi di trasformazione;
- Supportare l’uso efficiente e condiviso di tutte le risorse locali disponibili, nell’ottica di un approccio circolare all’economia, per costruire una città produttiva e vivace;
- Affrontare le questioni urbane in tutte le loro dimensioni e interdipendenze per costruire città sostenibili, resilienti ed inclusive;
- Promuovere l’approccio digitale comune che aderisce ai principi open source e valori open data, al fine di stimolare l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni condivise tra città e territori;
- Supportare attivamente la ricerca, sperimentazione e innovazione promuovendo la centralità della persona, con il suo benessere e le sue aspettative, nei processi di trasformazione.
- Ricercare e sviluppare forme di collaborazione con associazioni, fondazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, dai principi, finalità e attività affini a quelli dell’Associazione U-Lab e favorire il coordinamento tra di esse.
Art. 4 – Oggetto sociale
L’associazione “U-Lab” persegue le seguenti finalità:
- incrementare qualitativamente la conoscenza della città nella società civile, chiamata ad un migliore apporto nei processi di partecipazione;
- promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
- garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni;
- offrire luoghi e momenti di scambio, di creazione, di dialogo tra attori istituzionali, sociali, economici e culturali;
- creare centri di ricerca e di confronto sulle storie, le identità, le memorie e i mutamenti del nostro territorio;
- creare spazi ”dinamici”, costruiti attraverso la produzione di conoscenze condivise e lo sviluppo di reti di relazioni tra le realtà associative, il mondo del lavoro, gli attori economici pubblici e privati, i soggetti istituzionali;
- attivare tavoli di co-design e discussione su importanti temi di sviluppo e riqualificazione delle città, puntando all’elaborazione di idee e proposte progettuali da sottoporre all’attenzione delle Amministrazioni, dei cittadini e di tutti gli attori coinvolti nel processo di crescita, puntando alla transizione urbana verso città localmente produttive e globalmente collegate.
- valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini.
- trasformarsi ed adeguarsi all’evoluzione dei tempi, della società e delle comunità in genere, ascoltando le richieste da parte dei vari stakeholders e suggerendo loro proposte e soluzioni basate sempre su elementi ed indicatori, derivanti da un lavoro preliminare basato su strumenti partecipativi a 360°.
Art. 5 – Attività
Per il perseguimento dei propri fini statutari, l’associazione “U-Lab” potrà:
- creare e gestire spazi pubblici, privati e incubatori di iniziative, aperti alle istanze provenienti dal territorio, per costruire in maniera condivisa progetti e scenari futuri compresi i centri di educazione ambientale.
- proporre ed incentivare conferenze, mostre, presentazioni, eventi ed attività che incrementino qualitativamente la conoscenza della città nella società civile, chiamata ad un migliore apporto nei processi di partecipazione; che favoriscano la comunicazione, l’informazione e la collaborazione con gli enti competenti, le amministrazioni e tutti gli stakeholders impegnati all’interno del processo evolutivo di una città o di una comunità;;
- favorire l’organizzazione di workshop, concorsi, laboratori, seminari, ricerca, corsi sulle tematiche riportate all’Art. 3 e all’Art.4;
- sostenere, promuovere e valorizzare le diverse attività proposte, coerentemente con i principi e le finalità;
- agire come proponente/consulente/collaboratore nei confronti di terzi (Pubbliche Amministrazioni, scuole, associazioni, privati) per la realizzazione di progetti, in modalità e finalità da concordare tra le parti;
- produrre e/o gestire attività e/o beni e/o servizi artistico-culturali in genere.
- partecipare a bandi di enti pubblici e privati, a livello cittadino, provinciale, regionale, nazionale, internazionali e dell’Unione Europea;
- creare e diffondere l’uso di strumenti innovativi e nuove tecnologie per una partecipazione cosciente e costruttiva del cittadino;
- realizzare materiale esplicativo, come immagini, video, attività e prodotti editoriali, necessari per una comunicazione efficace delle attività e dei processi in atto.
- Proporsi nella gestione e valorizzazione di beni culturali (librari, cartografici, architettonici, paesaggistici, storico-artistici, demoetnoantropologici, archeologici, archivistici, ecc.).
- collaborare con le istituzioni, gli enti e i soggetti interessati alle dinamiche della città e alle attività promosse dall’Associazione;
- promozione e partecipazione ad ogni altra attività non espressamente riportata tra quelle succitate, attinente a processi partecipativi suscettibili di cambiamenti, innovazioni ed evoluzioni di natura civica, sociale, tecnologica, ambientale, ecc., inerente gli stakeholders coinvolti.
Per il perseguimento di suddette attività, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art. 17, co. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 recante norme sul “Volontario e attività di volontariato”. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
Art. 6 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.
TITOLO II – Natura, diritti, doveri e decadenza dei soci
Art. 7 – Natura dei Soci
Possono essere soci dell’A.P.S. “U-Lab” tutte le persone fisiche, che godono dei diritti civili, ed enti giuridici che condividono i principi e le finalità dell’Associazione.
I soci si distinguono in
- Soci fondatori – sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
- Soci ordinari – sono coloro che sono ammessi all’Associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo, dietro domanda o per elezione del Consiglio Direttivo stesso.
- I soci, fondatori ed ordinari, versano la quota stabilita dal Consiglio Direttivo; hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell’Associazione e di prendere parte all’Assemblea generale, esprimendo nella stessa il proprio parere ed hanno diritto di voto.
- Soci onorari – sono coloro che per particolari meriti o titoli sono ammessi all’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essi godono degli stessi diritti dei soci ordinari, ma in sede di Assemblea generale e non hanno diritto di voto.
Il numero di soci è illimitato e comunque non inferiore a sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale. È prevista, inoltre, l’ammissione come associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento della valutazione della domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. È, inoltre, prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto stesso prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.
Art. 8 – Elementi ostativi all’iscrizione
Costituiscono elementi ostativi all’iscrizione la palese incompatibilità dell’aspirante con i principi e le finalità esposti nel presente statuto, oppure, la mancanza dei requisiti di cui all’articolo 7 del presente statuto.
Art. 9 – Conseguimento della qualifica di socio
L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione previa domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione o rigetto motivato è comunicata all’interessato entro 60 giorni e annotata nel libro degli associati.
L’adesione diviene effettiva con il pagamento della quota associativa e la sottoscrizione dello statuto attraverso la presentazione del modulo di adesione.
La quota associativa, intesa come somma versata per l’adesione e la partecipazione all’Associazione, è intrasmissibile e non può essere in alcun caso restituita.
In caso di rigetto della domanda, da comunicarsi in forma scritta, l’interessato potrà ricorrere entro 60 giorni al Collegio dei Garanti il quale si esprimerà a maggioranza semplice entro la prima seduta utile in forma scritta e motivata.
Art. 10 – Diritti dei Soci
I soci hanno diritto:
a proporre attività conformi ai principi dell’Associazione;
a partecipare e ad eleggere gli organi sociali secondo i termini previsti;
a contribuire a definire gli obiettivi dell’Associazione;
ad avere accesso alla documentazione e ai registri prodotti dall’Associazione;
Art. 11 – Doveri dei Soci
Tutti i soci sono tenuti a:
- contribuire attivamente all’attuazione delle finalità dell’Associazione;
- osservare lo statuto ed ogni altro regolamento emanato dall’associazione e ad attenersi alle decisioni degli organi sociali;
- rispettare i principi e le finalità sancite nello Statuto dell’Associazione;
- assolvere e rinnovare la quota associativa annuale.
Art. 12 – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni volontarie, attraverso comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- scioglimento dell’Associazione;
- delibera dell’assemblea dei soci dell’Associazione.
L’assemblea può deliberare l’esclusione di uno dei soci votando a maggioranza dei 2/3 nei seguenti casi:
- inadempienza protratta agli obblighi associativi di cui all’art. 11;
- assunzione di comportamenti incompatibili con le finalità ed i principi sanciti nello statuto dell’Associazione.
Il socio escluso ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni al Collegio dei Garanti, il quale si pronuncerà entro 60 giorni in forma scritta e definitiva. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel Libro dei soci.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione, nonché definire nei confronti dell’Associazione, degli associati, dei terzi i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell’Associazione.
La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno dell’Associazione sia all’esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
TITOLO III – Organi e cariche elettive
Art. 13 – Organi sociali
Sono Organi dell’Associazione “U-Lab”:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Garanti
Art. 14 – L’Assemblea dei soci
All’Assemblea partecipano con diritto di voto tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
Ciascun associato può intervenire all’Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
La convocazione dell’Assemblea deve essere fatta almeno quindici giorni prima della data dell’adunanza, con lettera inviata dal Presidente ai soci, a mezzo posta, e-mail o fax.
La convocazione deve riportare il luogo, la data e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Presiede l’Assemblea il Presidente o in sua assenza il Vice-presidente.
Dell’Assemblea viene redatto il verbale, il quale viene pubblicato e messo a disposizione dei soci.
L’Assemblea è inoltre convocata, previa richiesta scritta con indicazione delle materie da trattare nell’ordine del giorno:
- dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- da almeno 1/10 dell’Assemblea medesima mediante comunicazione scritta al Presidente.
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega la metà più uno dei soggetti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta tranne che per i provvedimenti per i quali lo statuto prevede una maggioranza differente.
L’Assemblea si riunisce in forma ordinaria almeno due volte all’anno per la valutazione del programma svolto e per definire i nuovi programmi, per la votazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
L’assemblea si riunisce inoltre in forma ordinaria ogni due anni per eleggere in forma diretta il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Garanti. Le modalità di espletamento dell’elezione sono stabilite dall’assemblea almeno trenta giorni prima dell’elezione stessa.
Sono compiti dell’Assemblea dei soci:
- proporre, discutere e stabilire le linee di indirizzo dell’Associazione;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il bilancio;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratificare le quote di adesione annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- deliberare, sentito il Tesoriere, in merito all’utilizzo del Fondo di Riserva;
- deliberare sull’esclusione degli associati;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
L’assemblea dei soci può essere convocata in forma straordinaria dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione e ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la metà dei delegati aventi diritto al voto.
Le modalità di convocazione dell’assemblea in forma straordinaria sono le medesime della convocazione in forma ordinaria.
Sono materia esclusiva dell’assemblea convocata in forma straordinaria:
- deliberare le modifiche allo Statuto, con la presenza in proprio o per delega, di ⅔ (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione, con la presenza in proprio o per delega, di ⅔ (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio col voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei soci aderenti.
Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette) persone fisiche, compreso il Presidente, che durano in carica due anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla medesima persona.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima assemblea ordinaria utile. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato, in via ordinaria o straordinaria, dal Presidente o ⅓ (un terzo) dei suoi membri ed è valido quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
La convocazione viene fatta almeno sette giorni prima a mezzo e-mail e deve riportare la data, il luogo e l’ora dell’adunanza.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi ed è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
- mantenere rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elaborare progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- assegnare gli incarichi di lavoro;
- rendere esecutive le decisioni prese dall’Assemblea dei soci;
- rendere esecutive le linee di indirizzo e i programmi di lavoro deliberati dall’Assemblea dei soci, deliberando in merito alle attività associative da realizzare;
- proporre all’Assemblea eventuali modifiche dei Regolamenti e dello Statuto;
- redigere e presentare all’Assemblea il bilancio preventivo, consuntivo e la relazione delle attività;
- proporre all’Assemblea dei soci l’entità delle quote associative annuali;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- sottoporre all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- deliberare le scadenze amministrative ed eventuali sanzioni;
- nominare eventuali referenti di staff tecnici o costituire comitati, a cui partecipano associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea sia con soci che con esterni.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Art. 16 – Il Presidente
Il Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo e ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Dura in carica due anni ed è eleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.
Sono compiti del Presidente:
- sovrintendere a tutte le attività dell’Associazione;
- convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea;
- comunicare l’accettazione o il rigetto delle domande di adesione dei nuovi soci, previa delibera;
- promuovere, coordinare e garantire il rispetto dei valori dello Statuto, e degli indirizzi forniti dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente svolge funzione di portavoce e rappresenta l’Associazione nelle occasioni pubbliche, dibattiti, incontri, seminari e nei rapporti istituzionali e non, salva diversa indicazione da parte del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, al Segretario. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono obbligatoriamente esaminati dal Consiglio Direttivo durante la prima riunione utile.
Il Presidente ha la titolarità dei conti correnti dell’Associazione congiuntamente al Tesoriere.
Art. 17 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Si occupa di garantire l’operatività delle attività associative deliberate dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e della gestione ordinaria dei beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione.
Il Segretario è invitato permanente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei soci senza diritto di voto.
E’ responsabile inoltre del trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003.
Art. 18 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è eleggibile per un massimo di due mandati.
Il Tesoriere si occupa dell’amministrazione contabile dell’Associazione, gestisce il patrimonio e le attività economiche dell’Associazione, redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da presentare annualmente all’Assemblea dei soci per l’approvazione, previa presentazione degli stessi al Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Tesoriere è titolare, insieme al Presidente, dei conti correnti dell’Associazione.
Art. 19 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere istituito qualora fosse richiesto dal Consiglio Direttivo.
Ha il compito di controllare la corretta gestione amministrativa e contabile operata dal Tesoriere e relaziona all’Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio preventivo del rendiconto economico e finanziario.
I Revisori sono scelti tra persone di particolare competenza in materia contabile, giuridica e gestionale e non appartengono necessariamente all’Assemblea dei soci.
Art. 20 – Il Collegio dei Garanti
Il Collegio dei Garanti è composto da tre persone che non facciano parte di altri organi dell’Associazione.
Il Collegio dei Garanti deve essere eletto tra persone di riconosciuto prestigio, affidabilità e autonomia.
Il Collegio dei Garanti dura in carica due anni.
E’ compito del Collegio dei Garanti:
- dirimere le controversie che dovessero nascere sull’interpretazione di tale Statuto;
- pronunciarsi sui ricorsi presentati contro le decisioni prese dall’Assemblea in merito all’ammissione e all’esclusione dei soci;
- pronunciarsi su eventuali controversie interne che vengano sottoposte alla sua attenzione.
Art. 21 – L’Organo di controllo
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.
Art. 22 – Disciplina delle Cariche Elettive
L’Assemblea dei soci disciplina il numero dei Consiglieri che siedono nel Consiglio Direttivo nei limiti previsti dallo Statuto.
I soci candidati all’elezione per il Consiglio Direttivo devono aver maturato un’esperienza minima di almeno 2 (due) anni, partecipando attivamente ad almeno una delle attività dell’Associazione (previste all’art. 5 del presente Statuto) per ciascun anno di iscrizione e almeno al 70% delle riunioni ufficiali convocate dall’Associazione. Le attività che concorrono alla formazione della suddetta esperienza minima devono considerarsi concluse dal socio al momento della sua candidatura alle successive elezioni del Consiglio Direttivo.
Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere sono incompatibili con qualsiasi altro tipo di incarico di natura elettiva, salva diversa deliberazione dell’Assemblea.
Per la disciplina delle modalità di elezione delle cariche del Consiglio Direttivo e della legge elettorale dell’Associazione si rimanda alla redazione di uno specifico regolamento di attività.
Art. 23 – Libri sociali obbligatori
L’Associazione, in conformità alle disposizioni vigenti, dovrà tenere:
- il Libro degli associati;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione:
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere tenuti a cura dell’organo di amministrazione; i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio Direttivo.
Art. 24 – Regolamenti di attività
L’associazione si riserva la facoltà di redigere eventuali regolamenti di attività interni all’Associazione stessa, qualora si ravvisi l’esigenza di dirimere fattispecie non previste nel presente statuto.
Suddetti regolamenti, redatti dall’organo di amministrazione, saranno oggetto di revisione ed approvazione da parte dell’Assemblea dei soci e risulteranno operativi dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione nel Libro sociale delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.
TITOLO IV – Amministrazione e patrimonio
Art. 25 – Risorse economiche e patrimonio
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva (di cui all’art. 25)
Il patrimonio dell’Associazione costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 26 – Fondo di riserva
Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio. Tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma nel successivo esercizio finanziario.
Art. 27 – Bilancio
L’esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere presentato all’Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga non superiore ai 60 giorni può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Entro il 31 di marzo il Tesoriere sottopone il rendiconto al Collegio dei Revisori dei conti.
Il rendiconto, dopo la sua approvazione, viene reso pubblico.
Il bilancio preventivo contiene la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo. È presentato dal Tesoriere e deliberato dall’Assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre. Può essere prevista una deroga massima di 90 giorni in caso di comprovata necessità o impedimento.
Le variazioni del bilancio preventivo vengono approvate dall’Assemblea dei soci su presentazione del Tesoriere, d’intesa con il Presidente.
Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00 potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni.
Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti l’adunanza per poter essere consultati da ogni associato. Il rendiconto approvato dall’Assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
TITOLO V – Scioglimento e norme finali
Art. 28 – Scioglimento dell’Associazione
L’associazione si scioglie per delibera dell’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto. Contestualmente l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alle modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
Art. 29 – Devoluzione del patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, co. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, deve essere obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale.
Art. 30 – Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme previste dal D. Lgs. n. 117/2017, dalle leggi nazionali e regionali in materia.